Art. 75 · LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Art. 75

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Violazioni in materia di concorsi enologici 1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini a DOP e IGP, nonchè a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prescritta dal comma 1 dell' e dalle successive disposizioni applicative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
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