Art. 72

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati 1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90 euro per ettolitro o frazione di ettolitro del quantitativo di prodotto eccedente. 2. La sanzione amministrativa è elevata a 135 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 180 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino e a 270 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. La sanzione amministrativa è ridotta a 45 euro per ettolitro o frazione di ettolitro per quantitativi di prodotto inferiori a 10 ettolitri. In ogni caso, un quantitativo di prodotto corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate deve essere avviato alla distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 3, ovvero ad altra destinazione decisa dall'autorità competente. 3. Quando il fatto di cui al comma 1 è commesso entro il periodo consentito per le fermentazioni, stabilito ai sensi dell', comma 1, e riguarda prodotti ottenuti nel medesimo periodo da aziende di trasformazione di uva in mosto o vino, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della metà. 4. Il comma 1 si applica anche alla detenzione non giustificata delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti negli stabilimenti a ciò appositamente destinati.
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