Art. 77
77 / 91In vigore dal 12 gen 2017
Impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione dell' ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso degli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-12-12;238#art-77