Art. 30

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Coesistenza di più DO o IGT nell'ambito del medesimo territorio 1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere DO e IG. 2. È consentito che più DOCG e DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purchè le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con tale nome geografico. È altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico. 3. Il riconoscimento di una DO esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle DO e delle IG, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti. 4. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi a DOCG o DOC, purchè i vini a DOCG: a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi; b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.
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