Art. 27
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
In vigore dal 12 gen 2017
Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
1. Le DOP e le IGP di cui all' sono utilizzate per designare i prodotti vitivinicoli appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa dell'Unione europea.
2. I vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.
3. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli previsti all', nè, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nell'individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le situazioni in cui l'uso del nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica sia consentito per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e per l'aceto di vino, nonchè per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
Storico versioni
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