Art. 23
In vigore dal 12 gen 2017
Impiego dei pezzi di legno di quercia
1. L'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di cui all' della presente legge.
Note all':
- Il testo del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 luglio 2009, n. L 193.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-12;238#art-23