Art. 23 · LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Art. 23

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Impiego dei pezzi di legno di quercia 1. L'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di cui all' della presente legge. Note all': - Il testo del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 luglio 2009, n. L 193.
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