Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
1. Le DOP si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazioni di origine controllata (DOC).
2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella Provincia di Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco. Le menzioni «Appellation d'origine contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo italiano-francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini a DOC e DOCG prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT).
L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP. La menzione «Vin de pays» può essere utilizzata per i vini IGT prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo italiano-francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti nella Provincia di Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco, e la menzione «Dež elma
oznaka» per i vini IGT prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38.
4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate nell'etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.
Note all':
- La legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238#art-28
In sintesi
L'articolo stabilisce che i vini DOP italiani si distinguono in DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e DOC (denominazione di origine controllata), mentre i vini IGP corrispondono alle IGT (indicazioni geografiche tipiche). Per le aree con regimi di bilinguismo o di tutela delle minoranze linguistiche (Provincia di Bolzano, Valle d'Aosta e le province di Trieste, Gorizia e Udine), è consentito l'uso delle rispettive menzioni tradizionali in tedesco, francese o sloveno. Sulle etichette, queste menzioni tradizionali italiane e le loro sigle possono essere utilizzate da sole oppure insieme ai termini europei DOP e IGP.
Perché esiste questa norma
La norma definisce il sistema italiano di classificazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, armonizzandolo con le categorie europee DOP e IGP. Inoltre, tutela e valorizza le specificità linguistiche e le minoranze presenti in determinate aree del territorio nazionale.
A chi si applica
Si applica ai produttori vitivinicoli italiani e a chi si occupa del confezionamento e dell'etichettatura di vini DOP, DOCG, DOC, IGP e IGT sul territorio nazionale.
Esempio pratico
Un produttore di vino della Provincia di Bolzano può etichettare la propria bottiglia DOCG utilizzando la menzione tradizionale in lingua tedesca «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung». Può inoltre scegliere di apporre tale sigla o menzione da sola oppure affiancandola alla dicitura europea DOP.
Domande frequenti
Quali menzioni tradizionali corrispondono ai vini DOP in Italia?Per designare i prodotti vitivinicoli DOP, l'Italia utilizza le menzioni specifiche tradizionali DOC (denominazione di origine controllata) e DOCG (denominazione di origine controllata e garantita).
È possibile usare menzioni in altre lingue per i vini prodotti nelle aree di minoranza linguistica?Sì, la norma consente l'uso di specifiche menzioni tradizionali in tedesco per la Provincia di Bolzano, in francese per la Valle d'Aosta e in sloveno per le province di Trieste, Gorizia e Udine.
È obbligatorio scrivere sia la sigla italiana (es. DOC o IGT) sia la corrispondente dicitura europea (DOP o IGP)?No, le menzioni tradizionali italiane e le loro sigle possono essere indicate nell'etichettatura da sole oppure congiuntamente all'espressione europea DOP o IGP.