Art. 37

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Modalità di rivendicazione delle produzioni 1. La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia prevista dalla vigente normativa dell'Unione europea, mediante i servizi del SIAN, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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