Art. 37 · LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Art. 37

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Modalità di rivendicazione delle produzioni 1. La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia prevista dalla vigente normativa dell'Unione europea, mediante i servizi del SIAN, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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