Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 11 nov 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall' dell'Accordo medesimo.
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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo