Art. 4

Contributi determinati a livello nazionale

In vigore dal 11 nov 2016
1. Gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale, previsti dall', paragrafi 2 e 3, dell'Accordo di cui all', sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-04;204#art-rd-4

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