Accordo di Parigi
Art. 28
In vigore dal 11 nov 2016
1. A partire da tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo per una Parte, detta Parte può in qualsiasi momento denunciare l'accordo inviando notifica scritta al Depositario.
2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il Depositario ha ricevuto notifica della denuncia oppure in una data successiva specificata nella notifica.
3. La Parte che denuncia la convenzione denuncia implicitamente anche il presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-04;204#art-adp-28