Allegato I›Capo I
Art. 10
Rimozione dalle funzioni
In vigore dal 25 nov 2016
Rimozione dalle funzioni
1. Un giudice può essere rimosso dalle sue funzioni oppure essere dichiarato decaduto da altri vantaggi soltanto qualora il praesidium decida che non è più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfa più gli obblighi derivanti dalla sua carica. Il giudice interessato è ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.
2. Il cancelliere del tribunale comunica tale decisione al presidente del comitato amministrativo.
3. Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-ai-10