Allegato I›Capo I
Art. 8
Immunità dei giudici
In vigore dal 25 nov 2016
Immunità dei giudici
1. I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti veste ufficiale, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.
2. Il praesidium può togliere l'immunità.
3. Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri contraenti, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è applicabile ai giudici del tribunale, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nel presente statuto.
Storico versioni
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