Allegato ICapo I

Art. 7

Imparzialità

In vigore dal 25 nov 2016
Imparzialità 1. Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata del mandato e dopo la cessazione del mandato, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 2. I giudici non possono partecipare al procedimento di una causa nella quale: a) siano intervenuti come consulenti; b) siano stati parte in causa o siano intervenuti come avvocato di una delle parti; c) siano stati chiamati a pronunciarsi come membro di un organo giurisdizionale, di una commissione di ricorso, di una commissione di arbitrato o mediazione, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo; d) abbiano interessi personali o finanziari in relazione alla causa o a una delle parti; o e) abbiano rapporti di parentela con una delle parti o con i rappresentanti delle parti. 3. Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado. Qualora, per un motivo particolare, il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado reputi che un giudice non debba giudicare o concludere in una causa determinata, il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado ne fornisce una motivazione scritta e ne avverte il giudice interessato. 4. Qualsiasi parte in causa può ricusare un giudice che partecipa al procedimento per uno qualunque dei motivi elencati al paragrafo 2 o qualora sia a buon motivo sospettato di parzialità. 5. In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, il praesidium decide conformemente al regolamento di procedura. Il giudice interessato è ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.
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