Convenzione
Art. 3
Definizioni generali
In vigore dal 22 nov 2016
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
b) il termine «Panama» designa la Repubblica di Panama e, quando è utilizzato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Panama, ivi comprese le acque interne, lo spazio aereo, il mare territoriale e qualsiasi zona al di fuori del mare territoriale sulla quale, in conformità con il diritto internazionale e in applicazione della legislazione interna, la Repubblica di Panama esercita, o potrà esercitare in futuro, giurisdizione o diritti sovrani per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini, nonché le acque sovrastanti e le loro risorse naturali;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l'Italia o Panama;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) l'espressione «autorità competente» designa:
(i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
(ii) in Panama, il Ministerio de Economia y Finanzas;
i) il termine «nazionale» con riferimento ad uno Stato contraente designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di detto Stato contraente; e
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in detto Stato contraente.
2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;208#art-c-3