Convenzione
Art. 2
Imposte considerate
In vigore dal 22 nov 2016
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Italia:
1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l'imposta sul reddito delle società;
3. l'imposta regionale sulle attività produttive;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
b) in Panama:
1. l'impuesto sobre la recita di cui al Codigo Fiscal, Libro IV, Titulo I, e relativi decreti e regolamenti
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta panamense»).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che sono applicabili alla data della firma della Convenzione, o successivamente ad essa, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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