Convenzione
Art. 5
Stabile Organizzazione
In vigore dal 22 nov 2016
Stabile Organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende anche:
a) un cantiere, un progetto di costruzione, di montaggio o di installazione, oppure le attività di supervisione ad essi collegate, ma soltanto se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa sei mesi;
b) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale impiegato dall'impresa per tali finalità, ma soltanto se dette attività continuano (per lo stesso progetto o per un progetto collegato) in uno Stato contraente per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale sei mesi in un periodo di dodici mesi;
c) l'utilizzo di una struttura, di installazioni, di un impianto di trivellazione, nave o altre analoghe attrezzature complesse per l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali, oppure per attività collegate a tale esplorazione o sfruttamento per un periodo o periodi che oltrepassano sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione odi consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da a) ad e), purchè l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
Tuttavia, quando le attività di detto agente sono svolte in tutto o in parte per conto dell'impresa, e le condizioni accettate o imposte tra detta impresa e l'agente nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, detta persona non è considerata un agente che gode di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni
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