Convenzione

Art. 28

Limitazione dei Benefici

In vigore dal 22 nov 2016
Limitazione dei Benefici 1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potrà beneficiare di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali non avrebbe altrimenti beneficiato. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed alle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione dei quali non avrebbe altrimenti beneficiato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;208#art-c-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo