Convenzione

Art. 26

Membri delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari

In vigore dal 22 nov 2016
Membri delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;208#art-c-26

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Membri delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari (Art. 26 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Citta' di Panama il 30 dicembre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo