Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 22 nov 2016
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;208#art-rd-3