Convenzione
Art. 28
28 / 29Limitazione dei Benefici
In vigore dal 22 nov 2016
Limitazione dei Benefici
1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potrà beneficiare di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali non avrebbe altrimenti beneficiato.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed alle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione dei quali non avrebbe altrimenti beneficiato.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;208#art-c-28