Art. 13
LEGGE 19 agosto 2016, n. 166
In vigore dal 14 set 2016
Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155
1. L' della legge 25 giugno 2003, n. 155, è sostituito dal seguente:
« (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). - 1. Gli enti pubblici nonchè gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all' del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi».
Storico versioni
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