Art. 13 · LEGGE 19 agosto 2016, n. 166

Art. 13

LEGGE 19 agosto 2016, n. 166

In vigore dal 14 set 2016
Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155 1. L' della legge 25 giugno 2003, n. 155, è sostituito dal seguente: « (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). - 1. Gli enti pubblici nonchè gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all' del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi».
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