Art. 7
LEGGE 19 agosto 2016, n. 166
In vigore dal 14 set 2016
Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
1. All', comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell' del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici nonchè gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all' del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».
Note all':
- Per testo dell', comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dal presente articolo, si veda nelle note all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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