Art. 4

LEGGE 19 agosto 2016, n. 166

In vigore dal 14 set 2016
Modalità di cessione delle eccedenze alimentari 1. Le cessioni di cui all' sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purchè siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. 2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali. 3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.
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LEGGE 19 agosto 2016, n. 166 (Art. 4 Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.) — Testo vigente | Portale Normativo