Art. 18
LEGGE 19 agosto 2016, n. 166
In vigore dal 1 gen 2018
Disposizioni finali
1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall', comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile.
1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell', commi 350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Storico versioni
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