Accordo

Art. 220

Certificato protettivo complementare

In vigore dal 24 ott 2015
Certificato protettivo complementare 1. Le Parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto sul loro mercato, secondo la definizione di cui alla legislazione in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto. 2. Le Parti prevedono un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, ridotta di cinque anni. 3. Nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati sono ripresi nelle informazioni relative al medicinale, le Parti prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della protezione di cui all' del presente articolo.
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Certificato protettivo complementare (Art. 220 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo