Accordo

Art. 23

Non discriminazione

In vigore dal 8 lug 2015
1. Le persone che, nel caso della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ne abbiano il diritto di soggiorno o siano ivi registrate o altrimenti costituite, e, nel caso dell'Italia, abbiano la nazionalità italiana, non sono assoggettate nell'altra Parte contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le persone che hanno il diritto di soggiorno o sono registrate o altrimenti costituite in detta altra Parte (ove detta altra Parte sia la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong) o i nazionali di detta altra Parte (ove detta altra Parte sia l'Italia) che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell', alle persone che non sono residenti di una o di entrambe le Parti contraenti. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di una Parte contraente ha nell'altra Parte Contraente non può essere in questa altra Parte meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detta altra Parte che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a una Parte contraente di accordare ai residenti dell'altra Parte contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che essa accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell', del paragrafo 7 dell', del paragrafo 6 dell' e del paragrafo 3 dell', gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di una Parte Contraente ad una residente dell'altra Parte contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente della prima Parte. 4. Le imprese di una Parte Contraente, il cui capitale è in tutto in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altra Parte Contraente, non sono assoggettate nella prima Parte Contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura della prima Parte.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96#art-a-23

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Non discriminazione (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo