Accordo

Art. 24

Procedura amichevole

In vigore dal 8 lug 2015
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Parti contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di queste Parti, sottoprore il proprio caso all'autorità competente della Parte contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell', a quella della Parte contraente in cui ha il diritto di soggiorno o in cui sia registrata o altrimenti costituita (nel caso della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong) o di cui abbia la nazionalità (nel caso dell'Italia). Il caso deve essere sottoposto entro due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo. 2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso tramite amichevole composizione con l'autorità competente dell'altra Parte contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme al presente Accordo. 3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti faranno del loro meglio per risolvere tramite amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dell'Accordo. 4. Le autorità competenti delle Parti Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. 5. Quando. (a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto il proprio caso all'autorità competente di una Parte Contraente sulla base del fatto che le misure di una o di entrambe le Parti Contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, e (b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all'autorità competente dell'altra Parte contraente, ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso sarà sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona interessata e a condizione che entrambe le autorità competenti e la persona convengano per iscritto di essere vincolate dalla decisione della commissione arbitrale. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di una delle due Parti. La decisione della commissione arbitrale su un caso specifico sarà vincolante per entrambe le Parti contraenti in relazione a quel caso e sarà applicata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali delle Parti. Le autorità competenti delle Parti contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96#art-a-24

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