Accordo

Art. 26

Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari

In vigore dal 8 lug 2015
Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96#art-a-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo