Art. 9

Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

In vigore dal 28 mag 2015
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all', comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all', comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite. 2. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustificazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d'intesa con il Ministero dell'interno, su segnalazione dell'autorità di cui all', comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo. 3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all', comma 2. 4. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-04-28;58#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (Art. 9 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo