Art. 4

Autorità competenti

In vigore dal 28 mag 2015
1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, sono individuate le seguenti autorità competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro: a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli adempimenti di cui all' della Convenzione come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto; b) il Ministero dell'interno, quale autorità competente per: 1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto; 2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli adempimenti di cui alla lettera a); c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari; d) il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio e del mare, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale. 2. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all', comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45: a) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; b) formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d); c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all', comma 1. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell' del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le competenze di cui al comma 2 del presente articolo sono esercitate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
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Autorità competenti (Art. 4 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo