Art. 5

Scenari di riferimento e piani di protezione fisica

In vigore dal 28 mag 2015
Scenari di riferimento e piani di protezione fisica 1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità di cui all', comma 2. 2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di cui all', comma 2, della presente legge.
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urn:nir:stato:legge:2015-04-28;58#art-5

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