Art. 7
Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari
In vigore dal 28 mag 2015
1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-04-28;58#art-7