Convenzione

Art. 71

Relazioni con altri strumenti internazionali

In vigore dal 2 lug 2013
- Relazioni con altri strumenti internazionali 1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione. 2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-71

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo