Convenzione

Art. 67

Comitato delle Parti

In vigore dal 2 lug 2013
- Comitato delle Parti 1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione. 2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale. 3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-67

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