Convenzione
Art. 67
Comitato delle Parti
In vigore dal 2 lug 2013
- Comitato delle Parti
1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.
3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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