Convenzione

Art. 66

Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

In vigore dal 2 lug 2013
- Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti. 2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti. 3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione. 4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi: a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione; b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato; c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici; d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica; e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace. 5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. 6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno. 7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all', paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-66

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