Convenzione
Art. 74
Composizione delle controversie
In vigore dal 2 lug 2013
- Composizione delle controversie
1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-74