ProtocolloParte II

Art. 6

In vigore dal 20 nov 2012
. 1. Ciascuno Stato Parte può nominare, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, fino a due candidati in possesso delle qualità e dei requisiti di cui all'. Nel presentare le candidature verranno fornite informazioni dettagliate circa le qualifiche dei candidati. 2. a) I candidati saranno cittadini di Stati Parti del presente Protocollo; b) se vengono avanzate due candidature, almeno una delle persone nominate deve essere cittadino dello Stato Parte che li nomina; c) non possono essere nominati come candidati due persone dello stesso Stato Parte; d) prima di nominare un cittadino di un altro Stato Parte, uno Stato Parte deve cercare e ottenere il consenso di quello Stato. 3. Almeno cinque mesi prima della data della riunione degli Stati Parti durante la quale si terranno le elezioni dei membri del Sottocomitato sulla prevenzione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati Parti invitandoli a sottoporre le candidature entro tre mesi. Il Segretario generale sottopone la lista, in ordine alfabetico, di tutte le persone nominate, indicando gli Stati Parti che hanno proposto le candidature.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-6

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