ProtocolloParte II

Art. 8

In vigore dal 20 nov 2012
. Se un membro del Sottocomitato sulla prevenzione è deceduto o dà le dimissioni o per qualunque altra causa non può più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che lo aveva candidato nominerà un'altra persona in possesso delle qualifiche e dei requisiti di eleggibilità di cui all', tenendo in considerazione la necessità di mantenere un equilibrio tra le varie materie rappresentate nel Sottocomitato sulla prevenzione. Tale persona resterà in carica fino alla successiva riunione degli Stati Parti, con l'approvazione della maggioranza degli Stati Parti. Tale approvazione sarà considerata data salvo che la metà o più degli Stati Parti risponda negativamente entro sei settimane dal momento in cui sono informati dal Segretario generale delle Nazioni Unite della proposta di nomina.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-8

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