Protocollo›Parte I
Art. 3
In vigore dal 20 nov 2012
.
Ciascuno Stato Parte istituirà, nominerà e manterrà operativo a livello nazionale uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "meccanismi nazionali di prevenzione").
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-3