Protocollo›Parte I
Art. 2
In vigore dal 20 nov 2012
.
l. È istituito un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "il Sottocomitato sulla prevenzione") in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel presente Protocollo.
2. Il Sottocomitato sulla prevenzione svolge la sua attività nel quadro della Carta delle Nazioni Unite e guidato dai fini e dai principi in essa contenuti, nonché dalle norme delle Nazioni Unite concernenti il trattamento delle persone private della libertà.
3. Il Sottocomitato sulla prevenzione è guidato altresì dai principi di riservatezza, imparzialità, non selettività, universalità e obiettività.
4. Il Sottocomitato sulla prevenzione e gli Stati Parti cooperano per l'attuazione del presente Protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-2