Protocollo›Parte II
Art. 5
In vigore dal 3 mar 2012
1. La Croazia compensa le eventuali AAU ad essa trasferite tramite un adeguamento, ai sensi del presente articolo, dei suoi obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
In particolare l'ammontare di tonnellate di biossido di carbonio equivalente delle eventuali AAU trasferite è sottratto, ai sensi del presente articolo, dalle assegnazioni annuali di emissioni della Croazia una volta determinate ai sensi dell', paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La Commissione pubblica le cifre delle assegnazioni annuali di emissioni della Croazia risultanti dalla sottrazione effettuata in conformità del paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-02-29;17#art-p-5