Protocollo›Parte I
Art. 2
In vigore dal 3 mar 2012
Nessun trasferimento è effettuato qualora la Croazia non abbia ritirato il suo ricorso contro la decisione della sezione operativa del comitato di controllo del rispetto del protocollo di Kyoto in conformità delle regole e scadenze pertinenti che disciplinano il ritiro dei ricorsi prima dell'avvio della Conferenza dell'UNFCCC di Durban (28 novembre - 9 dicembre 2011).
L'eventuale trasferimento è subordinato all'accertamento da parte della squadra di riesame a livello di esperti dell'UNFCCC, dopo un periodo di adeguamento, del mancato adempimento della Croazia agli impegni di cui all' del protocollo di Kyoto.
Nessun trasferimento è effettuato qualora la Croazia non abbia compiuto tutti i ragionevoli sforzi per adempiere agli impegni di cui all' del protocollo di Kyoto, incluso il pieno utilizzo delle unità di assorbimento derivante da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-02-29;17#art-p-2