Protocollo›Parte I
Art. 3
In vigore dal 3 mar 2012
L'eventuale decisione sul trasferimento di AAU è adottata in conformità della procedura d'esame di cui all' del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(1 ). La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall' della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto(2 ). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Una siffatta decisione non è adottata qualora non sia espresso alcun parere.
Le AAU da trasferire sono tratte dal numero di AAU di cui all' della decisione 2006/944/CE della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio(3 ).
L'eventuale trasferimento non supera il numero totale di 7 000 000 di AAU.
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(1 ) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13
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(2 ) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1
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(3 ) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 87. Decisione modificata dalla decisione 2010/778/UE della Commissione (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 41)
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