Protocollo›Parte I
Art. 1
In vigore dal 3 mar 2012
PROTOCOLLO
SU TALUNE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
UN EVENTUALE TRASFERIMENTO UNA TANTUM
ALLA REPUBBLICA DI CROAZIA DI UNITÀ DI QUANTITÀ
ASSEGNATE RILASCIATE NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI NONCHÉ LA RELATIVA COMPENSAZIONE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RILEVANDO che, tenuto conto delle circostanze storiche specifiche prodottesi in Croazia, è stato convenuto di manifestare la disponibilità a fornire assistenza alla Croazia attraverso un trasferimento una tantum di unità di quantità assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("protocollo di Kyoto"),
RILEVANDO che tale trasferimento sarebbe effettuato una sola volta, non costituirebbe un precedente e rispecchierebbe la natura unica ed eccezionale della situazione in Croazia,
SOTTOLINEANDO che tale trasferimento dovrebbe essere compensato dalla Croazia attraverso un adeguamento dei suoi obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020(1 ),in modo da assicurare l'integrità ambientale evitando un aumento della quantità totale di emissioni consentite dell'Unione e della Croazia fino al 2020,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
La presente parte si applica alle misure relative a un eventuale trasferimento una tantum di un numero di unità di quantità assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto (AAU) alla Croazia.
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(1 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-02-29;17#art-p-1