Atto›Parte QUINTA›Titolo I
Art. 45
In vigore dal 3 mar 2012
Le istituzioni apportano ai loro regolamenti interni e di procedura, secondo le rispettive procedure previste dai trattati originari, gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari che sono resi necessari dall'adesione sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
Storico versioni
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