Atto›Titolo II
Art. 50
In vigore dal 3 mar 2012
Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato da essa adottato, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali atti, se adottati dopo l'adesione, possono essere applicati dalla data di adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-02-29;17#art-a-50